Art. 1
È costituita l'associazione denominata « Fédération des Harmonies Valdôtaines » (di seguito FHV). Essa ha sede in Châtillon (AO), Via Chanoux n. 5, sede che potrà essere cambiata con decisione adottata dall’Assemblea Generale.

Art. 2
  • La FHV è una libera istituzione culturale senza fine di lucro che si propone come scopo di:
    • a. coordinare l’attività della bande musicali salvaguardando la loro autonomia;
    • b. promuovere e diffondere attività musicali-strumentali allo scopo di esprimere la cultura popolare;
    • c. incoraggiare la pratica e lo studio della musica in tutte le sue forme;
    • d. proporre ed organizzare manifestazioni e attività dei gruppi associati;
    • e. facilitare le pratiche amministrative necessarie al buon funzionamento dei gruppi;
    • f. assicurare i contatti con altre associazioni musicali;
    • g. mantenere rapporti con autorità, enti ed istituzioni;
    • h. rappresentare e tutelare le bande musicali.

Art. 3
Possono essere soci della FHV i complessi bandistici amatoriali che hanno la loro sede sociale sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
L'ammissione a socio, su richiesta del gruppo interessato, è deliberata insindacabilmente dall’Assemblea Generale.
  • I gruppi associati hanno diritto di:
    • a. partecipare all’Assemblea Generale con tre rappresentanti, come disciplinato dall’art. 5;
    • b. partecipare alle manifestazioni e alle iniziative promosse dalla FHV;
    • c. avere informazioni ed esercitare il controllo sulla vita della FHV in conformità a quanto stabilito dalle leggi e dal presente statuto.
  • I gruppi associati hanno l’obbligo di:
    • a. versare la quota associativa;
    • b. osservare lo statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    • c. perseguire gli scopi della FHV e offrire la propria collaborazione nella gestione dell’associazione nei modi stabiliti dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;
    • d. tenere un comportamento corretto verso la FHV e verso i gruppi associati.

Art. 4
  • Sono organi dell'associazione:
    • a. l'Assemblea Generale;
    • b. il Consiglio Direttivo;
    • c. il Presidente;
    • d. i due Vicepresidenti;
    • e. il Rappresentante dei Maestri;
    • f. il Segretario - Tesoriere;
    • il Collegio dei Probiviri (Revisori dei Conti).
  • Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Art. 5
  • Fanno parte dell'Assemblea Generale tre rappresentanti per ogni complesso bandistico socio dell'associazione e specificatamente:
    • a. il Presidente di ogni complesso bandistico socio;
    • b. il Direttore o il Vicedirettore di ogni complesso bandistico socio;
    • c. un rappresentante designato all'interno di ogni complesso bandistico socio.
  • Ciascun membro dell'Assemblea Generale non può rappresentare più di un complesso bandistico.
    Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6
  • E' compito dell'Assemblea Generale:
    • a. deliberare sugli affari iscritti all'ordine del giorno;
    • b. decidere sulle richieste di ammissione di nuovi soci;
    • c. revocare i soci, sentito l'interessato;
    • d. eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
    • e. nominare il Collegio dei Probiviri;
    • f. deliberare sulle modifiche dello statuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui all';art. 8;
    • g. fissare la quota annuale di adesione, su proposta del Consiglio Direttivo;
    • h. approvare il bilancio preventivo e consuntivo sulla base dello schema predisposto dal Consiglio Direttivo;
    • i. individuare gli indirizzi generali per la gestione culturale e amministrativa dell'associazione.

Art. 7
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'associazione, e, in caso di impedimento, da uno dei due Vicepresidenti; in mancanza di essi, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

Art. 8
L'Assemblea Generale si riunisce in occasione della chiusura dell'esercizio finanziario e ogni qual volta il Presidente, il Consiglio direttivo o 1/3 dei gruppi associati ne ravvisino la necessità.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno otto giorni prima della data della riunione con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante posta ordinaria, fax, posta elettronica, messaggio telefonico o altro mezzo di comunicazione individuale.
Le riunioni dell'Assemblea Generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.
Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea Generale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I membri dell'Assemblea che non possono intervenire di persona alla riunione possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altra persona appartenente allo stesso complesso bandistico di provenienza. Ciascun partecipante alla riunione non pu&ò essere portatore di più di una delega.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che deve essere firmato anche dal Presidente. Il verbale è trasmesso in copia agli associati che ne fanno richiesta.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti tra i componenti l'Assemblea Generale.
Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti.
Qualora lo ritenga necessario ed opportuno il Consiglio Direttivo può nominare comitati tecnici e gruppi di lavoro.
Se nel corso del triennio di carica viene a mancare per una ragione qualsiasi un componente del Consiglio Direttivo al suo posto subentra colui che aveva riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o su richiesta scritta e motivata di due dei suoi membri. Il Consiglio è validamente convocato quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.
  • Al Consiglio Direttivo spettano:
    • a. la scelta dei programmi e delle iniziative culturali ed editoriali, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea Generale;
    • b. la stipulazione di convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni con necessità di approvazioni o ratifiche assembleari qualora si tratti di questioni di particolare rilevanza;
    • c. la nomina del Presidente e dei due Vicepresidenti;
    • d. la nomina del Rappresentante dei Maestri;
    • e. la nomina di eventuali comitati tecnici e gruppi di lavoro;
    • f. l'attribuzione di cariche ad honorem;
    • g. qualsiasi altra facoltà che non sia - in virtù di legge o del presente statuto - riservata alla competenza dell'Assemblea.
  • Il Consiglio Direttivo può conferire con propria deliberazione deleghe e poteri di rappresentanza a membri dell'Assemblea per lo svolgimento di determinati incarichi.

Art. 11
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi.

Art. 12
Il Vicepresidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, con tutti i poteri di cui dispone il Presidente.

Art. 13
Il Rappresentante dei Maestri è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Direttori o Vicedirettori componenti l'Assemblea Generale. Il Rappresentante dei Maestri, sentiti i Direttori o Vicedirettori dei gruppi soci, sottopone al Consiglio Direttivo proposte ed iniziative di carattere artistico e partecipa, qualora invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14
Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Presidente; la scelta può ricadere anche su persona non facente parte dell'Assemblea Generale. Il Segretario-Tesoriere provvede alla tenuta dei libri e alla gestione tecnico amministrativa dell'Associazione. Non può essere nominato alla carica di Segretario-Tesoriere un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

Art .15
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta applicazione dello statuto, decide delle controversie fra i soci e l'associazione ed esercita un controllo sulla buona tenuta della contabilità, potendo a tal fine effettuare verifiche ed ispezioni dei relativi libri.
Il Collegio in caso di controversia decide ex bono et aequo, senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.

Art. 16
  • Il patrimonio della FHV è costituito da:
    • a. beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
    • b. eccedenze attive di bilancio.
  • Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 17
  • La FHV trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:
    • a. dai proventi del patrimonio;
    • b. da una quota annuale di iscrizione versata dai soci;è in facoltà dei soci effettuare versamenti superiori rispetto all'importo minimo deliberato dallìAssemblea Generale, fermo restando che il versamento di maggiori quote non crea ulteriori diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti uniformemente per tutti gli associati. Le quote associative sono a fondo perduto: non sono rivalutabili, non sono trasmissibili a terzi e non è possibile in nessun caso la ripetizione delle stesse;
    • c. da eventuali sovvenzioni e contributi di persone fisiche e di enti pubblici o privati;
    • d. da lasciti e donazioni;
    • e. da qualunque altro introito realizzato dall'associazione nell'ambito della sua attività.

Art. 18
Gli esercizi finanziari della FHV hanno durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo redige ogni anno, con l'assistenza del Segretario-Tesoriere, il rendiconto e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
Il rendiconto e il bilancio preventivo restano depositati presso la sede della FHV negli 8 giorni precedenti la data fissata per la riunione dell'Assemblea a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 19
L'associazione ha durata illimitata. L'associazione può sciogliersi soltanto con deliberazione dell'Assemblea Generale, presa col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso i scioglimento o cessazione i beni che residuano al termine della liquidazione saranno devoluti ad altri enti non lucrativi aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto per il perseguimento di finalità di utilità sociale.

Art .20
Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano tutte le altre disposizioni in materia di associazioni previste dal codice civile e dalla normativa vigente.